Con la pubblicazione del decreto attuativo, sono state definite le regole operative della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. Il provvedimento chiarisce le modalità di accesso all'agevolazione, i criteri di calcolo, le comunicazioni da trasmettere al GSE e la documentazione tecnica e contabile che le imprese dovranno predisporre e conservare.
Per il settore agroalimentare, l'Iperammortamento può rappresentare uno strumento utile per programmare investimenti orientati al rinnovamento dei processi produttivi, all'automazione, alla gestione digitale delle attività e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. L'agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Tuttavia, per l'avvio operativo, occorre attendere il decreto direttoriale che definirà la modulistica e la data di apertura della piattaforma GSE.
Come funziona l'Iperammortamento 2026
La misura prevede una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi. In questo modo, l'impresa può dedurre nel tempo un importo superiore rispetto al costo effettivamente sostenuto. Il beneficio si applica alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario e rileva ai fini delle imposte sui redditi, quindi IRES o IRPEF, senza effetti ai fini IRAP.
In termini pratici, l'impresa continua ad acquistare o acquisire in leasing il bene secondo le regole ordinarie, ma ai fini fiscali può calcolare le quote deducibili su un valore maggiorato. Il vantaggio non si esaurisce quindi in un'unica annualità, ma si distribuisce lungo il periodo di ammortamento del bene.
Gli investimenti agevolabili possono riguardare diversi ambiti della produzione e dell'organizzazione aziendale, purché i beni rispettino i requisiti previsti dalla disciplina. Nello specifico, il decreto attuativo distingue due categorie di beni finanziabili:
-
nuovi beni, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Si tratta di beni riconducibili agli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025, che riprendono e aggiornano l'impostazione già nota con il piano Industria 4.0.
-
beni materiali destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Rientrano in questo ambito, ad esempio, gruppi di generazione dell'energia elettrica, impianti di stoccaggio e impianti per la produzione di energia termica, a condizione che siano collegati alla struttura produttiva secondo i criteri previsti dal decreto.
Investimenti in rinnovabili per il settore agroalimentare: limiti e requisiti
Per il comparto agroalimentare, la parte dedicata all'autoproduzione energetica può assumere un rilievo particolare, in quanto consente di sostenere le azienda a ridurre la dipendenza energetica e a produrre energia per i propri fabbisogni aziendali. La misura, infatti, prevede l'agevolazione in beni destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, purché l'energia sia destinata all'autoconsumo della struttura produttiva.
Per questa categoria di investimenti, il completamento coincide con la data di fine lavori e non semplicemente con l'acquisto del bene, come invece è previsto per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Un aspetto da valutare con attenzione riguarda il dimensionamento dell'impianto. La producibilità attesa non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sulla base dei consumi medi annui dell'esercizio precedente. La misura è quindi orientata a sostenere l'autoconsumo aziendale, evitando impianti sovradimensionati rispetto alle reali esigenze produttive.
Per gli impianti fotovoltaici, inoltre, resta il vincolo relativo alla provenienza europea dei moduli. Questi ultimi devono essere iscritti nell'apposito registro ENEA nelle categorie previste dal decreto. La soppressione del vincolo "Made in Europe" per i beni degli Allegati IV e V, dunque, non si estende ai moduli fotovoltaici.
Il decreto, infine, specifica anche i massimali di costo ammissibile per gli impianti fotovoltaici. Tra i valori indicati rientrano, ad esempio, il limite di 1.420 euro/kW per impianti fino a 20 kWp e il limite di 840 euro/kW per impianti oltre 1.000 kWp. Le eventuali spese eccedenti non concorrono alla base di calcolo della maggiorazione.
Aliquote e valore fiscalmente ammortizzabile
L'iperammortamento prevede una maggiorazione del costo di acquisizione articolata per scaglioni. La percentuale si applica in modo progressivo alle diverse quote dell'investimento agevolabile:
| Fascia di investimento | Quota considerata | Effetto della maggiorazione |
|---|---|---|
| Prima fascia | Investimenti fino a 2,5 milioni di euro | Il costo viene maggiorato del 180%, arrivando al 280% del valore effettivo del bene |
| Seconda fascia | Quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro | Il costo viene maggiorato del 100%, arrivando al 200% del valore effettivo del bene |
| Terza fascia | Quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro | Il costo viene maggiorato del 50%, arrivando al 150% del valore effettivo del bene |
Per comprendere il meccanismo, si può considerare il caso di un'impresa alimentare che realizza investimenti agevolabili per 6 milioni di euro in nuove tecnologie produttive interconnesse. I primi 2,5 milioni rientrano nella fascia con maggiorazione al 180% e assumono quindi un valore fiscale pari a 7 milioni di euro. La quota eccedente, pari a 3,5 milioni di euro, rientra invece nel secondo scaglione e viene valorizzata al 200%, per un importo fiscalmente rilevante di 7 milioni di euro. Nel complesso, a fronte di un investimento reale di 6 milioni di euro, l'impresa potrà considerare ai fini dell'ammortamento fiscale un valore pari a 14 milioni di euro, da ripartire nel tempo secondo le regole ordinarie di ammortamento.
Procedura di accesso tramite piattaforma GSE e comunicazioni da trasmettere
L'accesso all'agevolazione avviene tramite la piattaforma informatica del GSE. La procedura si articola in tre passaggi principali.
1. Comunicazione preventiva
La comunicazione preventiva serve a indicare i dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva, la tipologia e l'ammontare degli investimenti pianificati, la data prevista di interconnessione per i beni degli Allegati IV e V oppure la data prevista di entrata in funzione per gli investimenti destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Comunicazione di conferma dell'investimento
Dopo l'esito positivo del GSE, l'impresa deve trasmettere entro 60 giorni la comunicazione di conferma dell'investimento. In questa fase occorre indicare la data e l'importo del pagamento relativo all'ultima quota di acconto necessaria a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, insieme ai dati identificativi delle fatture. Nel caso del leasing finanziario, il requisito è soddisfatto con la stipula del contratto e con l'impegno assunto dal fornitore attraverso l'ordine di acquisto sottoscritto dalla società concedente.
3. Comunicazione di completamento
La comunicazione di completamento deve essere trasmessa al termine degli investimenti o dopo l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale, e comunque entro il 15 novembre 2028. Alla comunicazione devono essere allegate le attestazioni relative alla perizia tecnica asseverata e alla certificazione contabile.
Il GSE verifica il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro lo stesso termine può richiedere eventuali integrazioni documentali; in questo caso, la scadenza del 15 novembre 2028 viene prorogata di 20 giorni. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.
Perizia tecnica e certificazione contabile
Le caratteristiche tecniche dei beni, la loro riconducibilità agli allegati previsti, l'avvenuta interconnessione e il rispetto dei requisiti per i beni destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili devono essere comprovati da una perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica. La perizia può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo, la perizia può essere rilasciata anche da dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.
A questa documentazione si affianca la certificazione contabile. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non obbligate alla revisione legale devono rivolgersi a un revisore legale o a una società di revisione iscritta nell'apposito registro.
Comunicazioni periodiche e monitoraggio
La procedura non si conclude con la comunicazione di completamento. Per garantire il monitoraggio degli oneri, le imprese devono trasmettere anche comunicazioni periodiche annuali fino al termine della fruizione dell'agevolazione.
La prima comunicazione periodica deve essere inviata entro il 20 gennaio di ciascun anno e deve contenere le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio. La seconda comunicazione periodica, da trasmettere entro il successivo 30 giugno, integra la precedente con il piano di ammortamento e l'indicazione delle quote dell'incentivo imputate nei diversi esercizi.
Per le imprese alimentari e agricole, questo aspetto è particolarmente importante perché richiede una gestione ordinata della documentazione sin dalla fase di pianificazione dell'investimento. Non basta acquistare un bene potenzialmente agevolabile, ma occorre costruire un percorso documentale coerente, in grado di dimostrare requisiti tecnici, interconnessione, completamento dell'investimento, sostenimento delle spese e corretta imputazione fiscale.
Questo sistema di comunicazioni consente agli enti coinvolti di seguire nel tempo l'utilizzo dell'agevolazione e di verificare la coerenza tra investimenti dichiarati, quote di maggiorazione applicate e beneficio fiscale effettivamente fruito. Il GSE trasmette infatti almeno mensilmente al MIMIT, al MEF e all'Agenzia delle Entrate i dati relativi agli investimenti comunicati dalle imprese beneficiarie. I modelli di comunicazione e le istruzioni operative saranno approvati con successivi decreti direttoriali e resi disponibili attraverso la piattaforma GSE e il portale Incentivi.gov.it.