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Dal 27 settembre 2026 saranno applicabili nell'Unione europea le nuove disposizioni contro il greenwashing introdotte dalla direttiva (UE) 2024/825, che rafforza la tutela dei consumatori nei confronti delle pratiche commerciali ingannevoli legate alle dichiarazioni ambientali.

In vista dell'entrata in vigore delle nuove regole, uno degli aspetti più rilevanti per le imprese riguarda la gestione dei prodotti già confezionati o presenti nella catena di distribuzione con etichette e dichiarazioni ambientali predisposte prima del 27 settembre. Su questo punto, il 30 giugno 2026 la rete europea di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) ha adottato un'intesa comune che definisce alcuni criteri per la gestione delle scorte pregresse.

Il documento non introduce un'esenzione dalle nuove disposizioni e non costituisce un'interpretazione giuridicamente vincolante. Indica però un approccio condiviso dalle autorità europee, basato sulla gradualità dei controlli e sulla proporzionalità delle misure adottate durante la fase di transizione.

Le nuove regole europee contro il greenwashing

La direttiva (UE) 2024/825 ha modificato la normativa europea sulle pratiche commerciali sleali, introducendo disposizioni più specifiche per contrastare le asserzioni ambientali ingannevoli o non adeguatamente supportate.

Le dichiarazioni ambientali fuorvianti potevano essere contestate anche sulla base della disciplina precedente. La nuova direttiva, tuttavia, ha introdotto divieti più dettagliati e nuove regole relative alle informazioni fornite ai consumatori (per maggiori dettagli, leggi l'articolo di approfondimento "Greenwashing: l'UE pubblica la lista delle pratiche commerciali considerate ingannevoli").

Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 27 marzo 2026, mentre le nuove disposizioni dovranno essere applicate a partire dal 27 settembre 2026.

Cosa succede ai prodotti già confezionati

L'intesa elaborata dalla rete CPC riguarda in particolare le situazioni in cui le imprese dispongono di prodotti, confezioni o materiali predisposti prima dell'applicazione delle nuove disposizioni.

Il principio di partenza è che le scorte pregresse non sono automaticamente escluse dalle nuove regole. Le imprese, quindi, sono chiamate ad adeguarsi senza ritardi ingiustificati e ad agire in buona fede per raggiungere la conformità.

Allo stesso tempo, le autorità nazionali potranno tenere conto delle difficoltà concrete legate alla fase di transizione e valutare caso per caso la situazione delle imprese, evitando misure irragionevoli o sproporzionate.

L'intesa, inoltre, precisa che le nuove disposizioni riguardano il modo in cui i prodotti vengono presentati e commercializzati ai consumatori e non modificano, di per sé, le condizioni per la loro immissione sul mercato.

I sei principi per la gestione delle scorte pregresse

Il documento della rete CPC individua sei principi destinati a orientare l'azione delle autorità nazionali nelle situazioni relative alle scorte pregresse:

  • le imprese devono procedere verso la conformità senza ritardo e in buona fede, poiché le scorte esistenti non costituiscono un'esenzione dalle nuove disposizioni;

  • l'attività di controllo può essere applicata in maniera graduale quando esistono difficoltà transitorie reali e documentabili;

  • le autorità possono prendere in considerazione, caso per caso, eventuali vincoli pratici oggettivi;

  • alle imprese sono richiesti sforzi ragionevoli e proporzionati per raggiungere la conformità, conservando le relative evidenze;

  • dovrebbero essere evitate misure irragionevoli o sproporzionate;

  • nelle situazioni transitorie giustificate, l'approccio volto a favorire la conformità può precedere l'intervento sanzionatorio.

Quali controlli avranno la priorità

L'intesa individua anche alcuni ambiti sui quali potrà concentrarsi inizialmente l'attività di controllo delle autorità. Tra questi rientrano le asserzioni ambientali pubblicate online, che possono essere modificate senza intervenire materialmente sulle confezioni già prodotte.

Tra le altre priorità indicate figurano i claim già oggetto di precedenti provvedimenti, le pratiche considerate maggiormente dannose per i consumatori, i materiali di marketing diversi dal packaging e i prodotti caratterizzati da una rotazione più rapida.

L'obiettivo, quindi, è distinguere le situazioni nelle quali l'adeguamento può essere effettuato rapidamente da quelle in cui esistono vincoli materiali collegati, ad esempio, alla produzione delle confezioni o alla presenza di scorte già distribuite.

La documentazione delle azioni intraprese dalle imprese

Un altro aspetto importante riguarda la possibilità per le imprese di documentare gli interventi messi in atto per adeguarsi alle nuove regole e i tempi con cui sono stati realizzati.

Tra gli elementi che le autorità possono prendere in considerazione figurano i cicli di produzione degli imballaggi, i volumi delle giacenze, gli ordini di produzione o acquisto effettuati prima dell'entrata in applicazione delle nuove disposizioni, le eventuali dipendenze dalla catena di fornitura, la durata di conservazione dei prodotti e la fattibilità tecnica delle modifiche alle confezioni.

Le imprese, inoltre, dovrebbero conservare le documentazioni che attestano gli interventi effettuati e le relative tempistiche, insieme alle procedure interne adottate per garantire la conformità e alle attività svolte per verificare la fondatezza delle dichiarazioni ambientali utilizzate.

Distruzione e ritiro dei prodotti non sono automatici

Secondo l'intesa CPC, le autorità nazionali possono astenersi dal richiedere la distruzione o il ritiro dal mercato dei prodotti nelle situazioni transitorie relative alle scorte pregresse. Queste misure possono essere considerate irragionevoli o sproporzionate quando determinano costi eccessivi oppure un danno ambientale non necessario.

Tra gli interventi che possono contribuire all'adeguamento vengono indicati la rimozione o la modifica dei claim online, l'aggiornamento dei materiali pubblicitari, l'adeguamento delle confezioni future e dei nuovi ordini e, quando tecnicamente possibile, l'utilizzo di adesivi o la modifica dell'etichettatura. Inoltre, possono essere utilizzate informazioni correttive presso il punto vendita e coinvolti anche fornitori e distributori nel processo di adeguamento.