Dal 27 settembre 2026 sono applicabili anche in Italia le nuove disposizioni europee contro il greenwashing. Per le imprese che dispongono ancora di prodotti confezionati prima di questa data, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito nuove indicazioni sulla gestione delle scorte pregresse e sulle modalità di adeguamento.
La circolare del MIMIT chiarisce in particolare che la presenza di confezioni già prodotte o immesse sul mercato non comporta automaticamente il loro ritiro o la loro distruzione. Le imprese devono però adeguarsi alle nuove disposizioni, intervenendo subito sugli elementi che possono essere corretti e documentando le eventuali difficoltà legate allo smaltimento delle scorte.
I chiarimenti del Ministero si inseriscono nel quadro già definito a livello europeo per la gestione delle scorte già confezionate, sulla base della posizione comune adottata il 30 giugno 2026 dalla rete europea di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC).
Scorte pregresse e tempi di adeguamento
La circolare del MIMIT chiarisce che il legislatore europeo non ha previsto un periodo transitorio. Dal 27 settembre 2026 le comunicazioni ambientali devono quindi rispettare le nuove disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2024/825 e recepite in Italia con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30.
Tuttavia, le autorità possono tenere conto delle difficoltà specifiche e comprovate che le imprese incontrano nella gestione dei prodotti già realizzati o immessi sul mercato prima di questa data, applicando criteri di gradualità e proporzionalità.
Per i beni durevoli già prodotti o immessi sul mercato prima del 27 settembre 2026, purché l'impresa sia in grado di documentarne la data di produzione o di immissione in commercio, il Ministero ritiene che l'adeguamento delle confezioni possa avvenire al termine del ragionevole periodo di permanenza sul mercato della categoria merceologica.
Come riferimento generale, la circolare indica orientativamente un periodo di sei mesi. Il termine deve però essere valutato in relazione alla tipologia di prodotto e non rappresenta un'esenzione temporanea dagli obblighi introdotti dalla nuova disciplina.
Prodotti deperibili e rotazione delle scorte
Per il settore alimentare assume particolare rilievo la distinzione tra beni durevoli e prodotti deperibili. La circolare precisa che, per questi ultimi, l'esaurimento delle scorte dovrebbe avvenire in tempi più contenuti per effetto della naturale scadenza dei prodotti.
Anche l'orientamento europeo richiamato dal MIMIT invita le autorità a concentrare inizialmente i controlli sulle merci caratterizzate da una durata di conservazione limitata o da un'elevata rotazione.
Il riferimento orientativo ai sei mesi, quindi, non può essere applicato indistintamente alle scorte alimentari. La valutazione dovrà tenere conto delle caratteristiche del prodotto, della sua conservabilità e delle possibilità concrete di adeguare le confezioni già realizzate o immesse sul mercato.
Claim e comunicazione: gli interventi da effettuare subito
La possibilità di gestire gradualmente le vecchie confezioni non esonera le imprese dall'intervenire sugli elementi che possono essere modificati senza attendere l'esaurimento delle scorte. Dal 27 settembre, infatti, le aziende sono tenute ad adottare misure ragionevoli e proporzionate per assicurare la conformità delle comunicazioni ambientali. Tra gli interventi indicati dal Ministero rientrano:
- l'aggiornamento dei materiali promozionali
- l'adeguamento dei claim e delle informazioni ambientali presenti sui siti web e negli altri canali online
- il coordinamento con distributori e rete di vendita
- l'utilizzo, quando tecnicamente possibile, di etichette adesive per eliminare o correggere indicazioni presenti sulle confezioni
- la predisposizione di informazioni correttive presso il punto vendita.
Inoltre, la circolare ricorda che le dichiarazioni ambientali ingannevoli potevano essere contestate anche prima dell'entrata in applicazione delle nuove norme. La presenza di scorte pregresse non può quindi giustificare claim che risultavano già contrari alla precedente disciplina sulle pratiche commerciali scorrette.
Documentare le scorte e gli interventi effettuati
Ai fini della valutazione della fase di adeguamento, le imprese devono poter documentare che la produzione o l'immissione in commercio è avvenuta prima del 27 settembre 2026. A questo scopo possono risultare utili, a seconda dei casi, registri di produzione, fatture, documenti di trasporto, ordini e altre evidenze aziendali idonee a ricostruire le date.
Potrebbe essere utile conservare anche le informazioni relative agli interventi effettuati per adeguare claim, materiali promozionali, confezioni e canali di vendita, insieme alle relative tempistiche. La capacità di documentare le azioni intraprese può diventare un elemento rilevante nella valutazione della buona fede e degli sforzi compiuti dall'impresa per raggiungere la conformità.
Il quadro europeo sulla gestione delle scorte
I chiarimenti del MIMIT si collegano alle indicazioni già definite a livello europeo per la gestione dei prodotti confezionati prima dell'entrata in applicazione delle nuove regole.
Per approfondire i criteri previsti a livello UE, consulta il nostro articolo "Greenwashing, nuove regole dal 27 settembre: cosa succede alle scorte già confezionate".