Dal 30 dicembre 2026, il Regolamento UE sui prodotti a deforestazione zero, noto come EUDR, inizierà ad applicarsi alle grandi e medie imprese. Per la maggior parte delle micro e piccole imprese, l'applicazione è prevista dal 30 giugno 2027.
La misura riguarda i prodotti immessi sul mercato dell'Unione Europea, venduti all'interno dell'UE o esportati dall'UE, quando rientrano tra le materie prime e i prodotti collegati al rischio di deforestazione.
Per il settore alimentare, l'attenzione si concentra su caffè, cacao, olio di palma, soia, bovini e su diversi prodotti derivati, inclusi cioccolato, prodotti da forno, creme, ingredienti composti e semilavorati.
Cosa prevede l'EUDR
Secondo la Commissione Europea, i prodotti coperti dal regolamento dovranno essere "deforestation-free", cioè non associati a deforestazione o degrado forestale, e prodotti nel rispetto della legislazione del Paese di origine.
In pratica, non sarà sufficiente dichiarare l'origine della materia prima. Gli operatori coinvolti dovranno poter dimostrare, attraverso un sistema di due diligence, che le materie prime utilizzate non provengono da terreni che sono stati soggetti a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.
Quali prodotti alimentari possono essere interessati
Nel settore alimentare, il regolamento può avere effetti su diverse filiere. Tra le più rilevanti ci sono caffè, cacao, cioccolato, creme spalmabili, snack dolci, prodotti da forno, preparazioni contenenti olio di palma, ingredienti a base di soia e prodotti collegati alla filiera bovina.
Il punto non riguarda solo le materie prime sfuse. Anche un prodotto trasformato può rientrare nell'ambito dell'EUDR se contiene o deriva da materie prime incluse nell'allegato del regolamento. Per questo, il tema interessa non solo importatori e trader, ma anche produttori, trasformatori, brand owner, distributori e operatori che esportano prodotti alimentari dall'UE.
Due diligence, tracciabilità e geolocalizzazione
Uno degli aspetti più importanti riguarda la tracciabilità. Gli operatori a monte della filiera dovranno raccogliere informazioni sul prodotto, sulla quantità, sul Paese di produzione, sui fornitori e sulle aree in cui le materie prime sono state coltivate, raccolte o allevate.
La Commissione Europea indica tra i requisiti chiave anche la geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno da cui provengono le materie prime interessate. Se le informazioni richieste non possono essere raccolte, il prodotto non potrà essere immesso sul mercato UE o esportato.
La due diligence comprende tre passaggi principali: raccolta delle informazioni, valutazione del rischio e, se necessario, misure di mitigazione. Prima dell'immissione sul mercato o dell'esportazione, i prodotti dovranno essere coperti da una dichiarazione di due diligence o da una dichiarazione semplificata, da presentare attraverso il sistema informativo EUDR.
Perché è importante per le imprese alimentari
Per le aziende food, l'EUDR può incidere sulla selezione dei fornitori, sulla gestione delle specifiche tecniche, sui contratti di acquisto, sulla documentazione tecnica e commerciale dei prodotti e sulla continuità delle forniture.
Un produttore di cioccolato, ad esempio, dovrà verificare la documentazione relativa al cacao utilizzato. Un'azienda che produce biscotti, creme o snack dovrà controllare che l'eventuale presenza di olio di palma o cacao tra gli ingredienti rispetti i nuovi criteri. Un importatore di caffè dovrà assicurarsi che la materia prima sia accompagnata dalle informazioni necessarie per rispettare la normativa.
Per buyer e distributori, il tema diventa quindi anche commerciale: prodotti non adeguatamente documentati potrebbero incontrare difficoltà nell'accesso al mercato europeo o nella distribuzione presso clienti più strutturati.
Cosa conviene fare adesso
In vista dell'entrata in applicazione, le imprese dovrebbero iniziare a mappare i prodotti e gli ingredienti potenzialmente interessati dall'EUDR. È utile verificare quali materie prime rientrano nel regolamento, quali fornitori sono coinvolti e quali informazioni sono già disponibili lungo la filiera.
Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata a cacao, caffè, olio di palma e soia, soprattutto quando questi ingredienti sono presenti in prodotti trasformati o ricette complesse. La preparazione anticipata può ridurre il rischio di ritardi, richieste documentali improvvise o problemi nella gestione degli ordini.
Quali verifiche devono fare le aziende
Una due diligence conforme all'EUDR non consiste in una semplice autodichiarazione del fornitore. Le aziende devono raccogliere, verificare e conservare informazioni sufficienti a dimostrare che il prodotto o l'ingrediente interessato non proviene da terreni soggetti a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e che è stato prodotto nel rispetto della legislazione del Paese di origine.
Il primo passaggio è la mappatura della filiera. Per ciascun prodotto o ingrediente coperto dal regolamento, l'operatore deve identificare il fornitore, il Paese di produzione, le quantità, la materia prima coinvolta e gli appezzamenti di terreno da cui proviene la commodity utilizzata.
La geolocalizzazione è uno degli elementi centrali. L'azienda deve poter risalire ai terreni in cui sono stati prodotti cacao, caffè, soia, olio di palma o le altre materie prime coperte dal regolamento. Nel caso di prodotti ottenuti da materie prime provenienti da più aree, la valutazione deve riguardare le diverse origini o geolocalizzazioni coinvolte.
Come si verifica se un terreno non è stato deforestato
Per capire se un terreno non è stato soggetto a deforestazione, soprattutto quando si trova in Paesi extra-UE, non basta conoscere il Paese di origine. Occorre collegare la materia prima a uno o più appezzamenti precisi e confrontare queste informazioni con dati affidabili sullo stato delle foreste e sull'uso del suolo.
In pratica, le aziende possono utilizzare diverse fonti: coordinate geografiche dei terreni, mappe forestali, immagini satellitari, dati pubblici nazionali o regionali, documenti catastali o amministrativi, autorizzazioni locali, audit indipendenti, fotografie geolocalizzate e informazioni raccolte direttamente presso produttori, cooperative o esportatori.
Le mappe e gli strumenti geospaziali possono aiutare a individuare eventuali segnali di rischio, ma non sostituiscono la responsabilità dell'operatore. La verifica deve essere coerente con il singolo prodotto e con la filiera concreta. Se una mappa segnala una possibile sovrapposizione con aree forestali, oppure se i dati del fornitore sono incompleti o contraddittori, l'azienda deve approfondire prima di procedere.
Valutazione del rischio: cosa bisogna controllare
Dopo aver raccolto le informazioni, l'operatore deve valutare il rischio di non conformità. Tra gli elementi da considerare rientrano il livello di rischio assegnato al Paese o all'area di produzione, la presenza e lo stato delle foreste, la diffusione della deforestazione o della produzione illegale, la complessità della filiera e l'affidabilità dei documenti ricevuti.
Un altro aspetto importante riguarda il fornitore. L'azienda dovrebbe verificare se la controparte è in grado di fornire documenti completi e controllabili, se esistono precedenti o segnalazioni legate a pratiche illegali, deforestazione o degrado forestale, e se la filiera presenta passaggi intermedi tali da rendere difficile risalire all'origine effettiva della materia prima.
In Paesi o aree con maggiore rischio di corruzione, falsificazione documentale, scarsa applicazione delle leggi, conflitti o violazioni dei diritti umani, la documentazione formale può non essere sufficiente. In questi casi possono essere necessari controlli aggiuntivi, verifiche indipendenti o informazioni più dettagliate sulle aree di produzione.
Cosa succede se il rischio non è trascurabile
Se dalla valutazione emergono dubbi, l'azienda deve adottare misure di mitigazione. Queste possono includere la richiesta di documenti aggiuntivi, controlli più approfonditi sul fornitore, verifiche tramite terze parti, audit sulla filiera, sistemi di tracciabilità più precisi o il supporto ai produttori per migliorare la raccolta dei dati.
L'obiettivo è arrivare a un livello di rischio nullo o trascurabile. Se questo risultato non può essere raggiunto, il prodotto non dovrebbe essere immesso sul mercato UE né esportato dall'Unione Europea.
Perché la preparazione deve partire dai fornitori
Per molte aziende alimentari, il punto critico sarà la qualità delle informazioni ricevute dai fornitori. Una scheda tecnica o una dichiarazione generica sull'origine potrebbe non bastare. Per questo motivo, sarà importante chiedere dati strutturati sulla provenienza della materia prima, sulla geolocalizzazione dei terreni, sui documenti e sulle verifiche già effettuate a monte.